Iperammortamento 2026 per l’acquisto di semirimorchi: facciamo chiarezza
La legge di Bilancio 2026 emanata dal Governo ha riproposto la misura relativa alla maxi deduzione fiscale (conosciuta come “iperammortamento”) per l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali nuovi che rispettino i criteri definiti nei Piani Industria 4.0 e Transizione 5.0.
L’obbiettivo di questa misura è sostenere la transizione tecnologica ed energetica delle aziende, favorendo gli investimenti. Le principali domande che riceviamo dai nostri Clienti sono:
L’acquisto di semirimorchi rientra nell’iperammortamento?
La legge è chiara e in merito è intervenuta anche UNRAE, l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, attraverso una nota.
“La misura relativa alla maggiorazione dell’ammortamento (c.d. “iperammortamento”) per gli investimenti in beni strumentali (art. 1, commi 427-436) non si applica all’acquisto di veicoli”
I semirimorchi rispondono alla definizione di veicolo e non rientrano pertanto nell’elenco dei beni strumentali materiali oggetto dell’agevolazione. Non si può applicare l’iperammortamento al loro acquisto.
Posso far rientrare i semirimorchi nella definizione di macchine o considerare separatamente il telaio dall’allestimento/cassa?
Considerare i semirimorchi macchine, nel loro complesso o in una sola parte, per farli rientrare in questo modo nella misura dell’iperammortamento, è sbagliato e non trova fondamento normativo.
Analizziamo le norme insieme
La Circolare 4/E del MISE del 30/03/2017 inerente alla disciplina del piano nazionale Industria 4.0 fornisce con l’allegato A l’elenco dei beni strumentali materiali oggetto dell’agevolazione. Nell’elenco si menzionano le macchine e in particolare:
“macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati…”.
Si precisa che l’espressione “macchine, anche e motrici e operatrici” non include i veicoli ai sensi della definizione del Regolamento (UE) 2018/858 ed in particolare i semirimorchi e loro componenti.
Come anche specificato da UNRAE, quindi, l’iperammortamento non si applica all’acquisto di veicoli e “mezzi di trasporto”.
PER APPROFONDIRE
Regolamento UE del 2018/858 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018
Questo regolamento è relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE.
Ambiti di applicazione
Il regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M e N e ai loro rimorchi della categoria O destinati a essere utilizzati su strade pubbliche, compresi quelli progettati e costruiti in una o più fasi, e ai sistemi, ai componenti, alle entità tecniche indipendenti nonché alle parti e agli accessori progettati e costruiti per tali veicoli e i loro rimorchi.
Definizioni
Il regolamento introduce le seguenti definizioni:
- «veicolo»: ogni veicolo a motore o relativo rimorchio;
- «veicolo a motore»: ogni veicolo azionato da un motore che sia progettato e costruito per muoversi con mezzi propri, abbia almeno quattro ruote, sia completo, completato o incompleto e abbia una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;
- «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente, progettato e costruito per essere trainato da un veicolo a motore, che possa ruotare almeno intorno a un asse orizzontale perpendicolare al piano mediano longitudinale e intorno a un asse verticale parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo trattore;
- «semirimorchio»: un veicolo trainato il cui asse o i cui assi sono posizionati dietro al baricentro del veicolo (caricato in modo uniforme) e che è munito di un dispositivo di traino che consente di trasmettere forze orizzontali e verticali al veicolo trattore.
In conclusione, i semirimorchi hanno una definizione ben precisa e sono classificati come veicoli categoria O4 (rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate), sono omologati o soggetti a collaudo, poiché destinati a essere utilizzati su strade pubbliche, compresi quelli progettati e costruiti in una o più fasi, completi di tutti i loro sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti, nonché le parti e agli accessori progettati e costruiti per tali veicoli e non possono essere definiti macchine.
Pertanto, a fronte di quanto sopra:
1) I semirimorchi sono veicoli nella loro totalità d’insieme.
2) Eventuale installazione di accessori sui semirimorchi non cambia la definizione di veicoli e non li può far considerare, anche solo in parte, macchine.
3) Considerare separatamente il telaio dell’allestimento/cassa è un errore formale e in ogni caso non permette di considerare il primo come veicolo e il secondo come macchina, in quanto omologato o collaudato nel suo insieme.
Quindi non ho accesso a nessuna agevolazione quando acquisto un semirimorchio?
Lo Stato prevede altre forme di incentivi alle aziende per l’acquisto di semirimorchi, che non rientrano nella misura dell’iperammortamento: Nuova Sabatini, incentivi per il rinnovo del parco veicolare in senso intermodale e sostenibile, bandi regionali con agevolazioni mirate.
Multitrax può indicare ai suoi Clienti le forme di agevolazione vigenti e consigliare al Cliente stesso di approfondire bandi e decreti con i propri consulenti di fiducia.
FOCUS
Cos’è l’iperammortamento?
L’iperammortamento è una agevolazione fiscale che permette alle aziende di dedurre una quota maggiore del costo dei beni strumentali acquistati, ottenendo un risparmio di tasse.
Secondo la legge di Bilancio 2026:
- Questa agevolazine consente alle imprese di maggiorare il costo di acquisto di beni strumentali, riducendo il reddito imponibile e di conseguenza le imposte.
- Nella misura massima, l’incremento del costo può arrivare al 180 per cento. Le aliquote variano in base all’importo e alla tipologia di investimento.
- Gli investimenti devono essere realizzati tra il 1º gennaio 2026 e il 26 settembre 2028.