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Iperammortamento 2026 per l’acquisto di semirimorchi: facciamo chiarezza

La legge di Bilancio 2026 emanata dal Governo ha riproposto la misura relativa alla maxi deduzione fiscale (conosciuta come “iperammortamento”) per l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali nuovi che rispettino i criteri definiti nei Piani Industria 4.0 e Transizione 5.0.

L’obbiettivo di questa misura è sostenere la transizione tecnologica ed energetica delle aziende, favorendo gli investimenti. Le principali domande che riceviamo dai nostri Clienti sono:


La legge è chiara e in merito è intervenuta anche UNRAE, l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, attraverso una nota.

I semirimorchi rispondono alla definizione di veicolo e non rientrano pertanto nell’elenco dei beni strumentali materiali oggetto dell’agevolazione. Non si può applicare l’iperammortamento al loro acquisto.


Considerare i semirimorchi macchine, nel loro complesso o in una sola parte, per farli rientrare in questo modo nella misura dell’iperammortamento, è sbagliato e non trova fondamento normativo.

La Circolare 4/E del MISE del 30/03/2017 inerente alla disciplina del piano nazionale Industria 4.0 fornisce con l’allegato A l’elenco dei beni strumentali materiali oggetto dell’agevolazione. Nell’elenco si menzionano le macchine e in particolare:

macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati…”.

Si precisa che l’espressione “macchine, anche e motrici e operatrici” non include i veicoli ai sensi della definizione del Regolamento (UE) 2018/858 ed in particolare i semirimorchi e loro componenti.

Come anche specificato da UNRAE, quindi, l’iperammortamento non si applica all’acquisto di veicoli e “mezzi di trasporto”.

In conclusione, i semirimorchi hanno una definizione ben precisa e sono classificati come veicoli categoria O4 (rimorchi con massa massima superiore a 10 tonnellate), sono omologati o soggetti a collaudo, poiché destinati a essere utilizzati su strade pubbliche, compresi quelli progettati e costruiti in una o più fasi, completi di tutti i loro sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti, nonché le parti e agli accessori progettati e costruiti per tali veicoli e non possono essere definiti macchine.

Pertanto, a fronte di quanto sopra:

1) I semirimorchi sono veicoli nella loro totalità d’insieme.

2) Eventuale installazione di accessori sui semirimorchi non cambia la definizione di veicoli e non li può far considerare, anche solo in parte, macchine.

3) Considerare separatamente il telaio dell’allestimento/cassa è un errore formale e in ogni caso non permette di considerare il primo come veicolo e il secondo come macchina, in quanto omologato o collaudato nel suo insieme.


Lo Stato prevede altre forme di incentivi alle aziende per l’acquisto di semirimorchi, che non rientrano nella misura dell’iperammortamento: Nuova Sabatini, incentivi per il rinnovo del parco veicolare in senso intermodale e sostenibile, bandi regionali con agevolazioni mirate.

Multitrax può indicare ai suoi Clienti le forme di agevolazione vigenti e consigliare al Cliente stesso di approfondire bandi e decreti con i propri consulenti di fiducia.